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Channel: Commenti a: Divieto di causare lo stillicidio di acque piovane nel fondo altrui.
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Di: amedeu

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Per Claudio.
Si tratta di uno stillicidio di acque provenienti da fondo altrui e proibito dall’articolo 908 del codice civile
http://www.coffeenews.it/divieto-di-causare-lo-stillicidio-di-acque-piovane-nel-fondo-altrui
Non puoi chiudere il tuo, in quanto ti metteresti dalla parte del torto.
E’ una questione privata e regolata dal diritto privato; devi documentarti circa lo stesso e la sua ultima modifica, con fotografie del prima (Se ce le hai, e del dopo la stessa).
Devi portare questa documentazione da un legale della tua zona, il quale provvederà a scrivere una lettera ai proprietari della palazzina.
Amedeu e c.


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