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Channel: Commenti a: Divieto di causare lo stillicidio di acque piovane nel fondo altrui.
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Di: Angelo

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Sono proprietaria di un appartamento realizzato da oltre 80 anni acquistato da oltre dieci anni, dove il vecchio proprietario aveva realizzata la raccolta delle acque piovane del tetto a mezzo di un canale discendente che portava le acque raccolte fino ad un terreno confinante e sottostante per poi disperdersi nei terreni più a valle.
Da qualche giorno il terreno”servente” è stato acquistato da una persona la quale pretende l’eliminazione di tale stillicidio provvedendo ad eseguire opere di convogliamento nel lato opposto del fabbricato ove trovasi una strada comunale. Tale intervento è del tutto impossibile sia dal punto di vista tecnico ( dovrebbe attraversare l’interno dell’appartamento per oltre 10 metri) che di quota.
Sempre sul lato aggettante sul terreno servente si trovano due balconi dai quali le acque piovane che cadono in modo naturale si riversano sullo stesso.
Il fabbricato ha acquisito la servitù di stillicidio trattandosi di opere risalenti ad oltre 80 anni?


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