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Channel: Commenti a: Divieto di causare lo stillicidio di acque piovane nel fondo altrui.
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Di: amedeu

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Per Diana.
Più che considerare l’articolo 908 del codice civile, che poi va applicato a seconda l’interpretazione che gli darà un giudice in una eventuale causa, ci sembra una questione di logica,
Se il proprietario del fondo sottostante vede la sua cantina allagata a causa dell’acqua piovana proveniente da quello soprastante, risulterà evidente che costui ricorra ad un legale e ti porti in causa per tale danno.
A nostro parere, a questo punto, conviene che troviate una soluzione amichevole, che magari può consistere (Occorrerebbe un sopralluogo) nella realizzazione di una cunetta o di uno scavo che allontani le acque convogliandole verso altra destinazione.
Eviterete una causa lunghissima, dall’esito incerto e molto onerosa.
Amedeu e c.


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