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Channel: Commenti a: Divieto di causare lo stillicidio di acque piovane nel fondo altrui.
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Di: amedeu

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Per Piergiorgio.
Se l’edificio è stato costruito da meno di 2 anni può essere applicato l’articolo 1667 del codice civile
http://www.coffeenews.it/responsabilita-per-lavori-edili-successive-al-termine-dellappalto
ammesso però che le terrazze di cui parli non abbiano una pendenza sufficiente o altri difetti di costruzione che impediscono il corretto deflusso delle acque.
Ti servirebbe un tecnico professionista per accertarlo e relazionarlo ed un legale per intervenire.
Relativamente all’acqua che scende con altro materiale, devi parlare con l’amministratore, affinchè riunisca l’assemblea condominiale e in tale sede venga deliberato e deve essere osservato, che è proibito annaffiare i fiori e far colare la terra, e comunque non far cadere acqua di pulizia dei terrazzi stessi.
Amedeu e c.


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