ho comprato due anni fa un appartamento al primo piano, di un condominio quadrifamiliare costruito nel 2001.
attualmente le acque piovane dei miei due balconi scolano tramite un tubo di 30 cm sul giardino dell’appartamento al piano terra. Il proprietario di quest’ultimo (anche lui ha acquistato da circa un anno) mi ha chiesto di collegare lo scolo dei miei terrazzi alle grondaie dell’immobile che portano alle fogne. le spese dell’opera come dovrebbero essere ripartite? potrebbe andare 50/50?
grazie mille
Di: Alessandro
Di: amedeu
Per Alessandro.
A nostro parere il tuo vicino non sarà disposto a compartecipare alle spese.
D’altro canto, poichè il tuo terrazzo è nato come è adesso, non sei obbligato ad adempiere.
Proponi al confinante, se lo desideri, di dividere le spese a metà.
Amedeu e c.
Di: Roberto
Ho una parte del terrazzo del mio appartamento, situato all’ultimo piano, con servitù di stillicidio proveniente dal lastrico solare sovrastante ( pluviale discendente nello spessore del muro del mio appartamento dal lastrico sul pavimento del mio terrazzo)
Tale servitù non rende la parte del terrazzo ( ancorché a sbalzo e dunque non rientrante nella definizione di lastrico solare) una sorta di lastrico solare”aggiunto” con ripartizione delle spese di manutenzione ex art. 1126 del c.c. .?
Grazie
Di: amedeu
Per Roberto.
Non comprendiamo pienamente la tua domanda.
Comunque l’articolo 1126 del codice civile cita testualmente:
“Art. 1126.
(Lastrici solari di uso esclusivo).
Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non e’ comune a tutti i condomini, quelli che ne
hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o
ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della
parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di
piano di ciascuno.”
Il significato lo puoi facilmente leggere da solo.
Amedeu e c.
Di: Gigi
Ciao io mi trovo in questa situazione, abito al secondo piano e sia io sia l’appartamento inferiore al mio sono dotati di scolo per acque piovane nel ballcone. Questi scarichi vanno direttamente nel posto auto, di mia proprietà.
Regolarmente il vicino che abita sotto casa mia lava il balcone con acqua, sapone e fa scendere tutto nel mio posto auto. Io che potrei farlo non lo faccio, sapendo benissimo che potrebbe andare dell’acqua nel suo balcone.
Siamo solo due unità abitative e quindi senza amministratore, che riferimento legale devo indicare nel tentativo di spiegare la cosa?
Vi ringrazio
Di: amedeu
Per Gigi.
Non ci risulta che esistano norme o regolamenti che trattano di questo argomento.
Inoltre se i balconi sono dotati di buttafuori oppure di semplice cimasa con gocciolatoio, diventa un lavoro pesante e oneroso mettere in opera delle docce in rame o di plastica che convoglino le acque in canali pruviali discendenti.
Tra la’altro una soluzione del genere è anche antiestetica.
A nostro parere puoi appellarti, tramite un legale della tua zona, all’articolo 833 del codice civile, che definisce gli atti di emulazione.
http://www.coffeenews.it/cosa-sono-gli-atti-di-emulazione
Amedeu e c.
Di: Paolo
Gent. Amrdeu Ho un Attivita’Commerciale al Piano Terra di uno Stabile che al Primo Piano ha Tubi Buttafuori Acqua Piovana che quando Piove Immettono una Cascata Acqua Piovana Recando danni di Infiltrazioni e Commerciali alla Mia Attività’. Tramite Legale ho Citato il Condominio sia per Scarichi Acqua Piovana Non A Norma Sia per Risrcimento Danni per Infiltrazioni. Vorrei Sapere se Eiusciro’ a Risolvere La Situazione a Mio Favore. Grazie per la Sua Risposta!!!
Di: amedeu
Per Paolo.
Gli immobili con i terrazza con i buttafuori sono tantissimi e esteticamente starebbe male mettere delle grondaie e dei pluviali discendenti di raccolta delle acque piovane.
Il fatto che, però, ti stano causando danni alla tua attività commerciale, potrebbe essere un invito per il giudice per trovare una soluzione meno dannosa tramite il proprio CTU.
Detto questo, non possiamo ipotizzare di più, in quanto le sentenze di legge sono sempre una sorpresa e diventa impossibile prevederne l’esito.
Amedeu e c.
Di: Paolo
Gent. Amedeu. La Ringrazio per la Risposta. Ma la Mia Domanda Era per Sapere Se: Per Legge gli Scarichi di Acqua Piovana non devono essere collegati a una Grondaia per poi Finire nelle Fogne??? È’ Illegale avere Tubi Buttafuori che Scaricano Acqua Piovana sul Luogo Pubblico? Grazie per la sua Nuova Risposta. Distinti Saluti.
Di: amedeu
Per Paolo.
Non ci risultano leggi nazionali che trattano simile materia.
Ti consigliamo, piuttosto, di controllare il Regolamento Comunale o quello della Polizia Municipale (Anche via Internet) e vedere se contengono un articolo dedicato a tale problematica.
Amedeu e c.
Di: Paolo
Gent.Amedeu Le Chiedo Scusa per la mia insistenza ma qui non si parla di Art.908 dove non è’ ammesso lo Scarico di acque piovane tramite Tubi Buttafuori Nel Fondo del Vicino? Per Legge i Palazzi non Dovrebbero Avere Delle Grondaie per Raccolta Acqua Piovana???lei mi diceva nella sua ultima Risposta che non le Risultano Leggi Nazionali in Materia!!! Allora Sono Io che non Riesco a Comprendere Bene cosa Sia Art. 908 dove si parla di Stillicidio!!!! Io so’ che per Legge non Possono Esistere Tubi Buttafuori Acqua Piovana al Primo Piano di un Palazzo Che Scarica Acqua Piovana Sulla Pubblica Via Senza Avere una Grondaia per Raccolta onde Evitare Tutto Questo!!!! La Ringrazio per la sua Nuova Risposta!!!!
Di: amedeu
Per Paolo.
Ti riportiamo di seguito l’articolo 908 del codice civile:
“Art. 908.
(Scarico delle acque piovane).
Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non
puo’ farle cadere nel fondo del vicino.
Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinche’ le acque piovane vi siano immesse con
gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.”
In tale articolo si parla di tetti e non di terrazzi.
Puoi, invece trovare un riscontro alla tua problematica visionando il Regolamento Edilizio Comunale e il Regolamento di Igiene Pubblica presso la ASL.
Se non trovi alcunchè ampia la tua ricerca anche al Nuovo Codice della Strada.
Tutti controllabili via internet.
Amedeu e c.
Di: diana
Ci sono Due fondi posti negli abitati ,sono confinanti :uno sovrastante e uno sottostante ;lo scolo dell’acqua piovana cade nel terreno sottostante così come l’acqua di irrigazione che si riversa sul fondo sottostante inondando le cantine, che diritti ha il proprietario del fondo sottostante per fermare tutto ciò e vedersi risarcire il danno?Premetto che il proprietario del fondo sovrastante ha un pozzo e quindi lascia l’acqua giornate intere scorrere per l’irrigazione.
Di: amedeu
Per Diana.
Più che considerare l’articolo 908 del codice civile, che poi va applicato a seconda l’interpretazione che gli darà un giudice in una eventuale causa, ci sembra una questione di logica,
Se il proprietario del fondo sottostante vede la sua cantina allagata a causa dell’acqua piovana proveniente da quello soprastante, risulterà evidente che costui ricorra ad un legale e ti porti in causa per tale danno.
A nostro parere, a questo punto, conviene che troviate una soluzione amichevole, che magari può consistere (Occorrerebbe un sopralluogo) nella realizzazione di una cunetta o di uno scavo che allontani le acque convogliandole verso altra destinazione.
Eviterete una causa lunghissima, dall’esito incerto e molto onerosa.
Amedeu e c.
Di: Angelo
Sono proprietaria di un appartamento realizzato da oltre 80 anni acquistato da oltre dieci anni, dove il vecchio proprietario aveva realizzata la raccolta delle acque piovane del tetto a mezzo di un canale discendente che portava le acque raccolte fino ad un terreno confinante e sottostante per poi disperdersi nei terreni più a valle.
Da qualche giorno il terreno”servente” è stato acquistato da una persona la quale pretende l’eliminazione di tale stillicidio provvedendo ad eseguire opere di convogliamento nel lato opposto del fabbricato ove trovasi una strada comunale. Tale intervento è del tutto impossibile sia dal punto di vista tecnico ( dovrebbe attraversare l’interno dell’appartamento per oltre 10 metri) che di quota.
Sempre sul lato aggettante sul terreno servente si trovano due balconi dai quali le acque piovane che cadono in modo naturale si riversano sullo stesso.
Il fabbricato ha acquisito la servitù di stillicidio trattandosi di opere risalenti ad oltre 80 anni?
Di: amedeu
Per Angelo.
Va osservata la situazione in loco.
Se i terreni non sono stati alterati per 80 anni, lasciando in essere quella che era la situazione e pendenza originaria di scorrimento delle acque piovane, non vediamo come il vicino possa pretendere di cambiarla.
Però, molto probabilmente, esiste un gradone tra i due terreni e, questo, starebbe a indicare che il terreno originario (Unica pendenza) ha subito nel corso degli anni un intervento dell’uomo.
In questo caso una eventuale sentenza di un giudice sarebbe difficilmente pronosticabile.
Per cui, il nostro suggerimento, relativamente a questo secondo caso, è quello di trovare un accordo con il confinante, che preveda una riduzione di spese nel tuo caso.
Come premesso, tale parere avrebbe necessità di un sopralluogo e questo purtroppo non ci è possibile.
L’aiuto di un tecnico professionista della tua zona potrebbe essere necessario.
Amedeu e c.
Di: Davide
salve, sono proprietario di un’unità immobiliare indipendente posta al piano terra di un edificio che ha anche, sopra la mia, un’altra abitazione indipendente. Purtroppo chi abita sopra di me, proprietaria ovviamente anche del terrazzo, non ha fatto installare delle tubature che indirizzino il flusso dell’acqua piovana dal tetto verso il suolo, senza compromettere la facciata esterna da infiltrazioni o danni estetici di varia natura. Come posso comportarmi? Non spetterebbe a lui installare i pluviali su tutta la facciata? Lui dice di voler dividere le relative spese.
Grazie per l’attenzione
Di: amedeu
Per davide.
In un edificio le parti comuni a tutti i condomini sono: il suolo dell’edificio, i muri portanti, il tetto, le fondazioni, le facciate n, ecc.
Nel tetto sono compresi anche i pluviali discendenti e le relative grondaie, per cui ha ragione il tuo vicino; dovrai contribuire per la parte condominiale da te posseduta (Millesimi)
https://www.coffeenews.it/i-millesimi-in-un-condominio-cosa-sono-e-come-si-applicano
Alle relative spese conseguenziali.
Amedeu e c.
Di: Marco
Buonasera,
sono proprietario di un’abitazione con giardino, acquistata di recente, al piano terra di un condominio di 4 piani fuori terra costruito nel 2014.
Recentemente, poco prima di iniziare i lavori per il rifacimento del manto erboso, mi sono accorto che le acque meteoriche provenienti dal tetto del fabbricato scaricano direttamente nel mio giardino creando una vera e propria buca con affioramento dei sassi sottostanti.
L’amministratrice condominiale sostiene, supportata dall’architetto della ditta costruttrice, che si tratti di un “troppopieno” del tetto e che non si possa fare altrimenti poiché lo stabile è stato costruito con quelle caratteristiche. A me pare quantomeno irragionevole come risposta, poiché così facendo dovrei sopportare passivamente questa situazione e non potrei dar corso ai lavori per il prato.
Mi consigliate di rivolgermi ad un legale? Posso appellarmi ai dettami del codice civile?
grazie per la risposta
Di: amedeu
Per Marco.
Potresti inviare una lettera raccomandata AR all’amministratore condominiale facendo presente che la legge, più propriamente l’articolo 908 del codice civile, vieta lo stillicidio di acque nel fondo altrui.
https://www.coffeenews.it/divieto-di-causare-lo-stillicidio-di-acque-piovane-nel-fondo-altrui
Se non ottieni soddisfazione devi recarti da un legale di zona per fargli scrivere una lettera ad hoc..
Amedeu e c.