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Channel: Commenti a: Divieto di causare lo stillicidio di acque piovane nel fondo altrui.
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Di: Donatella

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Buongiorno vorrei avere un consiglio da lei. Circa 16 anni fa ho comprato la mia casa che è attaccata ad altre case sia a destra che a sinistra. Con il mio vicino di destra le grondaie per la parte davanti le acque piovane confluivano nelle mie grondaie, mentre dietro confluivano nelle sue. Nel tempo la casa vicino è stata acquista da altre persone che a loro volta hanno rifatto le grondaie staccandosi da me per quanto riguarda la parte anteriore mentre per quella posteriore si appellano all’articolo 908 intimandomi di staccarmi. A oggi purtroppo non abbiamo modo di farlo in quanto solo la mia abitazione resta chiusa tra una stradina privata sprovvista di fognature e l’unica alternativa possibile ( oltre a quella di spaccare casa e inserire le grondaie nei muri) sarebbe quella di far andare l’acqua piovana in un piccolissimo terreno che resta perennemente umido in quanto non assorbe acqua.
Possiamo parlare in questo caso di usucapione? Posso appellarmi a qualcosa per non dovermi staccare? Grazie mille per l’attenzione dedicatami


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