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Channel: Commenti a: Divieto di causare lo stillicidio di acque piovane nel fondo altrui.
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Di: amedeu

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Per Marcello.
Si tratta di uno stillicidio trattato dall’articolo 908 del codice civile.
http://www.coffeenews.it/divieto-di-causare-lo-stillicidio-di-acque-piovane-nel-fondo-altrui
Ma è uno stillicidio anomalo, in quanto tutti gli edifici esistenti sono provvisti di buttafuori oppure hanno un semplice gocciolatoio ricavato sotto la soletta del terrazzo.
Te lo immagini vedere tutti i fabbricati d’Italia con le docce e i pluviali discendenti posti ad ogni terrazzo.
Sarebbe un abominio e un fattore estetico non accettabile.
Per cui una eventuale causa da parte del vicino, non dovrebbe riportare una sentenza favorevole.
Piuttosto va verificato attentamente, da un tecnico esperto della tua zona, per quale ragione il gocciolamento del terrazzo prosegue per molti giorni: probabilmente dipende dalla non sufficiente pendenza del terrazzo o da altra causa facilmente rimediabile.
Per cui vi conviene accertarvi di ciò.
Amedeu e c.


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