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Channel: Commenti a: Divieto di causare lo stillicidio di acque piovane nel fondo altrui.
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Di: Elena

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Buongiorno,
ho di recente acquistato un appartamento con balcone al 2° piano di un condominio. Ho rifatto la pavimentazione di tale balcone sovrapponendola alla precedente. Ho scoperto in seguito a tale operazione, che le acque piovane del balcone del mio vicino defluivano nel mio balcone, in quanto il condominio è stato costruito in origine con una pendenza tale da far defluire tutte le acque piovane dei balconi del 2° piano nel mio. I balconi sono divisi tra loro da un pannello di vetro sopraelevato di circa 1 cm dal pavimento. Avendo però io posto una pavimentazione sopra alla precedente, ho di fatto costituito uno “scalino” (dato dallo spessore delle nuove piastrelle), che ha tappato quel centimetro posto sotto il divisorio di vetro, impedendo così alle acque piovane dei vicini di scolare nel mio balcone. Questo ovviamente crea ristagno nel loro.
Aggiungo che questa servitù passiva di scolo non mi è mi stata segnalata da alcuno, nè è scritta nel regolamento di condominio, nè in altro documento.
Si rende ora necessario risolvere il ristagno che si forma nel balcone dei vicini, ovvero dovrò rimuovere tutta la nuova pavimentazione, rimuovere anche quella sottostante e infine riposare una nuova allineandola con il balcone del vicino.
Chi deve pagare tutto questo? E’ evidente che se fossi stata avvisata di tale problematica avrei evitato di andare sopra le piastrelle precedenti e avrei rimosso direttamente il vecchio fondo per allineare il tutto ed evitare problemi.

Grazie per la risposta e i consigli


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